Art. 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

In vigore dal 11 lug 2006
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono: a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo; d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati; e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi; g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
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Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo (Art. 58 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo