Art. 46

Assistenza tecnica degli Stati membri

In vigore dal 11 lug 2006
Assistenza tecnica degli Stati membri 1.   Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti: a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»; b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». 2.   Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo. 3.   Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1. In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.
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Assistenza tecnica degli Stati membri (Art. 46 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo