Art. 52
Modulazione dei tassi di partecipazione
In vigore dal 11 lug 2006
Modulazione dei tassi di partecipazione
La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:
a)
la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;
b)
l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;
c)
la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;
d)
il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;
e)
l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all', paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
f)
nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:
i)
Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
ii)
zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
iii)
zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;
iv)
zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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