Art. 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

In vigore dal 11 lug 2006
Riserva nazionale di efficacia ed efficienza 1.   Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l' obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva. 2.   Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi. 3.   Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.
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Riserva nazionale di efficacia ed efficienza (Art. 50 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo