Art. 49
Responsabilità della Commissione
In vigore dal 11 lug 2006
Responsabilità della Commissione
1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.
2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.
3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.
La valutazione ex post copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.
Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.
Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.
La valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2015.
Storico versioni
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