Art. 52 · Modulazione dei tassi di partecipazione

Art. 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

In vigore dal 11 lug 2006
Modulazione dei tassi di partecipazione La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi: a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale; b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali; c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»; d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati; e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all', paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»; f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue: i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma; ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro; iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica; iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.
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