Art. 87
Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento
In vigore dal 11 lug 2006
Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento
1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.
2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell', la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'.
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