Art. 89
Condizioni per il pagamento del saldo finale
In vigore dal 11 lug 2006
Condizioni per il pagamento del saldo finale
1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:
a)
lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:
i)
una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all';
ii)
il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all';
iii)
una dichiarazione di chiusura di cui all', paragrafo 1, lettera e); e
b)
non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.
2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'.
3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.
4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:
a)
data di accettazione del rapporto finale conformemente all', paragrafo 4; e
b)
data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:
a)
la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;
b)
la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;
c)
la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.
La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.
6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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