Art. 88

Chiusura parziale

In vigore dal 11 lug 2006
Chiusura parziale 1.   La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro. La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti. 2.   La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno: a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1; b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all', paragrafo 1, lettera d), punto iii). 3.   Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.
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Chiusura parziale (Art. 88 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo