Art. 90
Disponibilità dei documenti
In vigore dal 11 lug 2006
Disponibilità dei documenti
1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell' del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:
a)
i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell', paragrafo 3;
b)
i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'.
3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.
Storico versioni
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