Art. 86

Ricevibilità delle domande di pagamento

In vigore dal 11 lug 2006
Ricevibilità delle domande di pagamento 1.   Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti: a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'; b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo; c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all', paragrafi 1 e 3; d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione. 2.   In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.
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