Art. 93

Principi

In vigore dal 11 lug 2006
Principi 1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell', entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2. 2.   Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi. Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma. 3.   La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017. 4.   Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1o gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1o gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.
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Principi (Art. 93 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo