Art. 95.tit_1

Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

In vigore dal 11 lug 2006
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Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi (Art. 95.tit_1 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo