Art. 94

Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto

In vigore dal 11 lug 2006
Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto. Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all' è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1083:oj#art-94

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo