Art. 96

Eccezioni al disimpegno automatico

In vigore dal 11 lug 2006
Eccezioni al disimpegno automatico Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico: a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell' e conformemente agli . Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata; b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio; c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.
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Eccezioni al disimpegno automatico (Art. 96 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo