Art. 97
Procedura
In vigore dal 11 lug 2006
Procedura
1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.
2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'.
3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.
Storico versioni
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