Art. 6
In vigore dal 3 lug 2006
1. La diminuzione volontaria della produzione, prevedendo un numero inferiore di pulcini al fine di limitare la densità, è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Una compensazione per la diminuzione volontaria di cui al paragrafo 1, per ogni volatile non prodotto rispetto ad un ciclo di produzione normale in ciascun allevamento specifico, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell’allegato VI e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:
a)
0,20 EUR/capo per gli allevamenti di polli da ingrasso;
b)
1,24 EUR/capo per gli allevamenti di tacchini;
c)
0,75 EUR/capo per gli allevamenti di anatre;
d)
0,40 EUR/capo per gli allevamenti di faraone.
Storico versioni
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