Art. 6

In vigore dal 3 lug 2006
1.   La diminuzione volontaria della produzione, prevedendo un numero inferiore di pulcini al fine di limitare la densità, è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75. 2.   Una compensazione per la diminuzione volontaria di cui al paragrafo 1, per ogni volatile non prodotto rispetto ad un ciclo di produzione normale in ciascun allevamento specifico, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell’allegato VI e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,20 EUR/capo per gli allevamenti di polli da ingrasso; b) 1,24 EUR/capo per gli allevamenti di tacchini; c) 0,75 EUR/capo per gli allevamenti di anatre; d) 0,40 EUR/capo per gli allevamenti di faraone.
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