Art. 8
In vigore dal 3 lug 2006
Gli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione importi relativi alle compensazioni parziali inferiori ai massimali di cui agli articoli da 1 a 7 devono limitarsi agli importi da essi comunicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1010:oj#art-8