Art. 4
In vigore dal 3 lug 2006
1. La macellazione anticipata di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.
2. Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell’allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:
a)
3,2 EUR/gallina da riproduzione di cui ai codici NC 0105 92 00 e 0105 93 00 ;
b)
3,2 EUR/anatra da riproduzione del codice NC 0105 99 10 ;
c)
30 EUR/oca da riproduzione del codice NC 0105 99 20 ;
d)
15 EUR/tacchina da riproduzione del codice NC 0105 99 30 ;
e)
5 EUR/faraona da riproduzione del codice NC 0105 99 50 .
Storico versioni
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