Art. 3
In vigore dal 3 lug 2006
1. La distruzione dei pulcini di cui ai codici NC 0105 11 , 0105 12 e 0105 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell’allegato III e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:
a)
0,24 EUR/pulcino «pollo»;
b)
0,40 EUR/pulcino «faraona»;
c)
0,54 EUR/pulcino «anatra»;
d)
0,85 EUR/pulcino «tacchino»;
e)
1,50 EUR/pulcino «oca».
Storico versioni
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