Art. 3

In vigore dal 3 lug 2006
1.   La distruzione dei pulcini di cui ai codici NC 0105 11 , 0105 12 e 0105 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75. 2.   Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell’allegato III e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,24 EUR/pulcino «pollo»; b) 0,40 EUR/pulcino «faraona»; c) 0,54 EUR/pulcino «anatra»; d) 0,85 EUR/pulcino «tacchino»; e) 1,50 EUR/pulcino «oca».
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