Art. 2
In vigore dal 3 lug 2006
1. La trasformazione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
2. Una compensazione per la trasformazione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell’allegato II e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è pari a quello stabilito all’, paragrafo 2, diminuito comunque di 0,03 EUR/uovo da cova o del prezzo di vendita, se questo è superiore a 0,03 EUR.
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