Art. 5
In vigore dal 3 lug 2006
1. Il prolungamento volontario del periodo di vuoto sanitario oltre le tre settimane è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.
2. Una compensazione per il prolungamento di cui al paragrafo 1, per m2 e per settimana di vuoto sanitario oltre le tre settimane negli allevamenti di pollame, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell’allegato V e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:
a)
0,46 EUR/m2/settimana per gli allevamenti di polli da ingrasso;
b)
0,41 EUR/m2/settimana per gli allevamenti di tacchini;
c)
0,62 EUR/m2/settimana per gli allevamenti di anatre;
d)
0,41 EUR/m2/settimana per gli allevamenti di faraone.
3. Gli Stati membri che hanno già concesso talune compensazioni per le superfici in questione verificano che gli importi già versati a livello nazionale siano dedotti dalla compensazione di cui al paragrafo 2.
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