Art. 9
In vigore dal 3 lug 2006
Il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti previsti dal presente regolamento è il primo giorno lavorativo del mese di maggio 2006.
Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima della data in cui interviene il fatto generatore.
Storico versioni
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