Art. 10
In vigore dal 3 lug 2006
Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti di cui agli articoli da 1 a 7 sono ammissibili al finanziamento comunitario, alle condizioni previste all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, soltanto se gli Stati membri effettuano i versamenti ai beneficiari prima del 31 dicembre 2006.
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