Art. 7
In vigore dal 3 lug 2006
1. La macellazione anticipata delle «pollastre mature per la deposizione» è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell’allegato VII e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.
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