Art. 7

In vigore dal 3 lug 2006
1.   La macellazione anticipata delle «pollastre mature per la deposizione» è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75. 2.   Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell’allegato VII e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1010:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo