Art. 1

In vigore dal 3 lug 2006
1.   La distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75. 2.   Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è versata a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell’allegato I e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,15 EUR/uovo da cova «pollo normale» del codice NC 0407 00 19 ; b) 0,23 EUR/uovo da cova «pollo allevato all’aperto» del codice NC 0407 00 19 ; c) 0,23 EUR/uovo da cova «faraona» del codice NC 0407 00 19 ; d) 0,35 EUR/uovo da cova «anatra» del codice NC 0407 00 19 ; e) 0,66 EUR/uovo da cova «tacchino» del codice NC 0407 00 11 ; f) 1,20 EUR/uovo da cova «oca» del codice NC 0407 00 11 .
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Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1010 — Testo vigente | Portale Normativo