Art. 1
In vigore dal 3 lug 2006
1. La distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
2. Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è versata a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell’allegato I e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a:
a)
0,15 EUR/uovo da cova «pollo normale» del codice NC 0407 00 19 ;
b)
0,23 EUR/uovo da cova «pollo allevato all’aperto» del codice NC 0407 00 19 ;
c)
0,23 EUR/uovo da cova «faraona» del codice NC 0407 00 19 ;
d)
0,35 EUR/uovo da cova «anatra» del codice NC 0407 00 19 ;
e)
0,66 EUR/uovo da cova «tacchino» del codice NC 0407 00 11 ;
f)
1,20 EUR/uovo da cova «oca» del codice NC 0407 00 11 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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