Art. 69

Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni

In vigore dal 4 mag 2006
Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni 1.   Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione. A norma dell', paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione. I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte: a) una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione; b) una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo. 3.   In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità. 4.   Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo. 5.   Le informazioni di cui all', paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare: a) le persone e gli organismi registrati ai sensi degli del presente regolamento; b) gli istituti scientifici registrati ai sensi dell' del presente regolamento; c) gli allevatori autorizzati ai sensi dell' del presente regolamento; d) gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell', paragrafo 7, del presente regolamento; e) l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell' del presente regolamento.
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Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni (Art. 69 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo