Art. 69
Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni
In vigore dal 4 mag 2006
Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni
1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione.
A norma dell', paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione.
I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte:
a)
una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;
b)
una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo.
3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.
4. Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.
5. Le informazioni di cui all', paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare:
a)
le persone e gli organismi registrati ai sensi degli del presente regolamento;
b)
gli istituti scientifici registrati ai sensi dell' del presente regolamento;
c)
gli allevatori autorizzati ai sensi dell' del presente regolamento;
d)
gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell', paragrafo 7, del presente regolamento;
e)
l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:865:oj#art-69