Art. 68

Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura

In vigore dal 4 mag 2006
Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura 1.   Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura conformi all' approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri. 2.   Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.
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Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura (Art. 68 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo