Art. 68
Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura
In vigore dal 4 mag 2006
Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura
1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura conformi all' approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.
Storico versioni
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