Art. 70
Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97
In vigore dal 4 mag 2006
Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97
1. Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 previste all', paragrafo 5, del medesimo, con riferimento alle specie già iscritte e a quelle che potrebbero esservi iscritte, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni riguardanti gli aspetti seguenti:
a)
lo stato biologico e commerciale delle specie;
b)
gli usi cui sono destinati gli esemplari;
c)
i metodi di controllo degli esemplari in commercio.
2. Su ogni progetto di modifica degli allegati B o D del regolamento (CE) n. 338/97 ai sensi dell', paragrafo 2, lettere c) o d), ovvero paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, prima di sottoporlo al comitato, la Commissione consulta il gruppo di consulenti scientifici di cui all' del regolamento suddetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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