Art. 15
Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo
In vigore dal 4 mag 2006
Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo
1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 1, e dell', e sempre che un importatore o un (ri)esportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A di detto regolamento, menzionati nell', paragrafo 5, del medesimo, può, in via eccezionale, essere rilasciata a titolo retroattivo.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica quando il competente organo di gestione dello Stato membro, eventualmente previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato che le eventuali irregolarità non sono imputabili all'esportatore o riesportatore o all'importatore e che la (ri)esportazione/importazione degli esemplari interessati è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97, della convenzione e della normativa applicabile del paese terzo.
3. Nelle licenze di esportazione e nei certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 1 è chiaramente menzionato il rilascio a titolo retroattivo e ne sono indicati i motivi.
Nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e dei certificati di riesportazione tale indicazione è annotata nella casella 23.
4. Il segretariato della convenzione è informato delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione rilasciati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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