Art. 17
Rilascio di certificati fitosanitari
In vigore dal 4 mag 2006
Rilascio di certificati fitosanitari
1. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento,
a)
gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione;
b)
al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da paesi terzi.
2. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica.
Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali.
I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che «gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:865:oj#art-17