Art. 18
Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici
In vigore dal 4 mag 2006
Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici
1. In caso di commercio non avente alcun impatto o avente un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate, è consentito applicare, per i campioni biologici del tipo e della dimensione indicati nell'allegato XI, procedure semplificate con un sistema di licenze e certificati prestampati, quando detti campioni siano richiesti con urgenza per gli usi previsti da detto allegato e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che essi possono commercializzare in base a tali procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
b)
gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
c)
gli Stati membri autorizzano le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche sul recto della licenza o del certificato ove l'organo di gestione dello Stato membro interessato abbia inserito nella casella 23 o in uno spazio equivalente, o ancora in un allegato della licenza o del certificato:
i)
un elenco delle caselle che le persone o gli organismi registrati sono autorizzati a compilare per ogni spedizione;
ii)
uno spazio per la firma della persona che ha compilato il documento.
Se l'elenco di cui alla lettera c), punto i), comporta nomi scientifici, l'organo di gestione inserisce l'inventario delle specie approvate sul recto della licenza o del certificato, oppure in un allegato.
2. Le persone e gli organismi possono essere registrati per specie determinate solo dopo che un'autorità scientifica competente abbia dichiarato, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e dell', paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, che operazioni multiple aventi ad oggetto i campioni biologici di cui all'allegato XI del presente regolamento non presentano effetti dannosi per lo stato di conservazione delle specie in questione.
3. I contenitori utilizzati per la spedizione dei campioni biologici sono muniti di un'etichetta recante la dicitura «Muestras biológicas CITES» o «CITES Biological Samples» o ancora «Échantillons biologiques CITES» e il numero del documento CITES.
Storico versioni
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