Art. 5
Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti
In vigore dal 4 mag 2006
Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti
Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:
1)
la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;
2)
la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;
3)
i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;
4)
i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;
5)
ove richiesto, lo scopo dell'operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici riportati al punto 1 dell'allegato IX;
6)
l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.
Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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