Art. 7
Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi
In vigore dal 4 mag 2006
Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi
1. L', paragrafi 1 e 2, l', punti 3), 4) e 5), nonché l' si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari da introdurre nella Comunità.
2. Qualora le licenze e i certificati di cui al paragrafo 1 riguardino esemplari di specie soggette a quote di esportazione stabilite volontariamente o assegnate dalla conferenza delle parti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se specificano il numero complessivo di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alla specie interessata.
3. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione ed eventualmente il paese di ultima riesportazione, oltre al numero e alla data di rilascio del relativo certificato di riesportazione, o se l'omissione di tali informazioni è debitamente giustificata.
Storico versioni
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