Art. 8
Rilascio e uso dei documenti
In vigore dal 4 mag 2006
Rilascio e uso dei documenti
1. I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni e delle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest'ultimo in particolare dall', paragrafi da 1 a 4.
Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.
2. I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità.
3. Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa.
Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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