Art. 8

Rilascio e uso dei documenti

In vigore dal 4 mag 2006
Rilascio e uso dei documenti 1.   I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni e delle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest'ultimo in particolare dall', paragrafi da 1 a 4. Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare. 2.   I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità. 3.   Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa. Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo