Art. 10
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale
In vigore dal 4 mag 2006
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale
1. La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione.
2. La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell' non può superare i sei mesi.
3. La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli non può superare i tre anni.
4. Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.
5. I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale.
6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale scaduti, non utilizzati o non più validi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:865:oj#art-10