Art. 10

Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale

In vigore dal 4 mag 2006
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale 1.   La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione. 2.   La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell' non può superare i sei mesi. 3.   La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli non può superare i tre anni. 4.   Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico. 5.   I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale. 6.   Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale scaduti, non utilizzati o non più validi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo