Art. 30

Rilascio

In vigore dal 4 mag 2006
Rilascio 1.   Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti: a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'; b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97. 2.   Nel caso di animali vivi, il certificato per mostra itinerante si riferisce ad un unico esemplare. 3.   Al certificato per mostra itinerante è allegato un foglio aggiuntivo, da utilizzare ai sensi dell' del presente regolamento. 4.   Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l'organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell'allegato III.
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Rilascio (Art. 30 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo