Art. 54

Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività

In vigore dal 4 mag 2006
Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività Salvo il disposto dell', un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue: 1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato: a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata; b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata; 2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale; 3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini: a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico; b) disporre di animali confiscati in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97; c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva; 4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.
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