Art. 52
Uso delle etichette
In vigore dal 4 mag 2006
Uso delle etichette
1. Le etichette di cui all', paragrafo 6, sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.
2. Ai ricercatori e agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione.
Tale numero di registrazione è formato da cinque caratteri, di cui i primi due sono costituiti dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e gli ultimi tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.
3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, forniscono immediatamente all'organo di gestione presso il quale sono registrati tutti i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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