Art. 50
Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97
In vigore dal 4 mag 2006
Domanda di rilascio dei certificati previsti dall', paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall', paragrafo 3, e dall', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97
1. Per i certificati di cui all', paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda, nonché le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio di un certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Storico versioni
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