Art. 9

Spedizione di esemplari

In vigore dal 4 mag 2006
Spedizione di esemplari Per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.
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Spedizione di esemplari (Art. 9 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo