Art. 51
Modifiche a licenze, notifiche e certificati
In vigore dal 4 mag 2006
Modifiche a licenze, notifiche e certificati
1. Quando una spedizione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione o di un certificato è frazionata, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non corrispondono più alla situazione di fatto, l'organo di gestione può prendere uno dei provvedimenti seguenti:
a)
effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell', paragrafo 2;
b)
rilasciare uno o più certificati corrispondenti, per le finalità indicate agli .
Ai fini della lettera b), l'organo di gestione deve preventivamente accertare la validità del documento da sostituire, se del caso previa consultazione dell'organo di gestione di un altro Stato membro.
2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione o della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, o ancora di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento è trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.
3. Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire le licenze, le notifiche o i certificati smarriti, trafugati o distrutti.
4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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