Art. 53
Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione
In vigore dal 4 mag 2006
Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione
1. Quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge a un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia onde essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, i controlli e la presentazione dei documenti di importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.
2. Ove una spedizione sia stata controllata presso un ufficio doganale designato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, e venga successivamente inoltrata a un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, completata a norma dell' del presente regolamento, oppure la presentazione della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, completata a norma dell' del presente regolamento, e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:865:oj#art-53