Art. 24

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore

In vigore dal 4 mag 2006
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore 1.   L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) e, salvo il disposto dell', consegna tali documenti, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione, all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. 2.   In caso di notifiche di importazione riguardanti esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, l'ufficio doganale può, se necessario, trattenere gli esemplari in questione in attesa della verifica della validità dei documenti di accompagnamento di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.
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Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore (Art. 24 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo