Art. 25

Trattamento presso l'ufficio doganale

In vigore dal 4 mag 2006
Trattamento presso l'ufficio doganale L'ufficio doganale di cui all' o, a seconda dei casi, di cui all', paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'.
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