Art. 27
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore
In vigore dal 4 mag 2006
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore
L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
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