Art. 12
Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti
In vigore dal 4 mag 2006
Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti
1. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero — nel caso di una licenza o di un certificato di riesportazione — scaduto indicano nella casella «annotazioni particolari» il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione.
2. Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione emittente ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.
Storico versioni
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