Art. 12

Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti

In vigore dal 4 mag 2006
Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti 1.   La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero — nel caso di una licenza o di un certificato di riesportazione — scaduto indicano nella casella «annotazioni particolari» il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione. 2.   Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione emittente ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.
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Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti (Art. 12 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo