Art. 13
Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale
In vigore dal 4 mag 2006
Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale
1. Tenuto conto dell', paragrafo 3, le licenze di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima dell'introduzione degli esemplari nella Comunità o prima della loro esportazione o riesportazione.
2. Non è consentita l'attribuzione degli esemplari a un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.
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