Art. 13

Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale

In vigore dal 4 mag 2006
Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale 1.   Tenuto conto dell', paragrafo 3, le licenze di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima dell'introduzione degli esemplari nella Comunità o prima della loro esportazione o riesportazione. 2.   Non è consentita l'attribuzione degli esemplari a un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.
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Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo