Art. 14
Validità dei documenti di paesi terzi
In vigore dal 4 mag 2006
Validità dei documenti di paesi terzi
In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.
Tuttavia, i certificati di origine di esemplari di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:865:oj#art-14