Art. 14

Validità dei documenti di paesi terzi

In vigore dal 4 mag 2006
Validità dei documenti di paesi terzi In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio. Tuttavia, i certificati di origine di esemplari di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.
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Validità dei documenti di paesi terzi (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo