Art. 29

Licenze prestampate per vivai

In vigore dal 4 mag 2006
Licenze prestampate per vivai Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate. Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura: «Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa: … …».
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Licenze prestampate per vivai (Art. 29 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo